La Dinastia Borbone Due Sicilie , il punto

Da un matrimonio tra non pari la causa della nullità dei provvedimenti araldici, nobiliari e cavallereschi concessi nell'ultimo decennio dal ramo ultrogenito Borbone Due Sicilie.

 

 

Con queste mie note non intendo entrare nel merito della discussione infinita sulla validità o meno del condizionato Atto di Cannes per determinare il Primato della Casata Borbone due Sicilie.

Ho voluto esaminare alcuni matrimoni contratti da membri della Real Casa alla luce del Diritto Dinastico e valutare la loro validità sulla base di atteggiamenti, documenti e memorie, nonché le conseguenti ripercussioni contemporanee.

 Da pagina 113 a 116 del n°136 di "Nobiltà" l'Avv. Alfonso Marini Dettina ha provato la piena validità dinastica dei matrimoni celebrati tra le Loro Altezze Reali Carlo e Maria della Mercede principessa delle Asturie e del figlio Don Alfonso con S.A.R. Donna Alicia di Borbone Parma.

 

 

 

 

Ogni Casa Reale possiede regole proprie alla luce delle quali viene determinata la legale discendenza e l'accesso al patrimonio dinastico, il possesso della dignità di Capo della Casata, titoli , nonché ( se non più regnante) l'eventuale pretensione al trono. Nel caso della Casa Borbone Due Sicilie , storicamente, tali norme furono dettate dalla Pragmatica Sanzione, promulgata da Carlo, re di Napoli, in seguito Carlo III re di Spagna, con il decreto del 27 marzo 1776.

 

Esse prevedevano che il mancato riconoscimento da parte della massima autorità, il Capo della Real Casa, del matrimonio con persona, ancorché nobile, di inferiore condizione sociale ,alla quale veniva negato il trattamento ed il titolo principesco e comportava l'esclusione dei figli dalla successione dinastica, veniva considerato , quindi, matrimonio

 

tra non pari, morganatico, ovvero , i principi duo-siciliani potevano sposare solo principesse di sangue reale.

 

Nella storia del Regno delle Due Sicilie ci furono alcuni matrimoni diseguali , uno fu voluto da colui che si considera capostipite della Casata duo-siciliana , il già citato Carlo Borbone, in seguito Carlo III Re di Spagna .

 

Temendo che la Corona Spagnola passasse al fratello Luis , in quanto i figli, diretti discendenti , essendo nati all'estero correvano il rischio, per una precedente legge successoria , di non poter accedere al trono di Spagna, con la Pragmatica Sanzione dispose

 

il matrimonio tra eguali quale conditio sine qua non poter legalmente ambire alla Corona. Don Luis contrasse un matrimonio morganatico fu , quindi, escluso alla successione.

 

Altro matrimonio tra non pari fu quello di Ferdinando I , all'epoca capo della Real Casa e proclamato Re delle Due Sicilie dopo il Congresso di Vienna.

Alla morte della moglie Maria Carolina d' Austria , sposò Lucia Migliaccio, duchessa siciliana erede dei Borgia e vedova del principe Benedetto III Grifeo:

 

 La coppia ( lui 63 anni, lei 44 ) trascorse gli ultimi anni nelle ville fatte edificare per loro sul Vomero.

 

Consideriamo quindi l'unione di Gennaro Maria, ottavo figlio di Alfonso, conte di Caserta e la principessa Maria Antonietta Borbone delle Due Sicilie:

 

Nel 1923 il principe sposò a Londra Beatrice Bordessa contessa di Villa Colli.

 

Il matrimonio fu considerato morganatico da Don Alfonso, all'epoca Capo della Real Casa.

 E' bene sottolineare che per qualsiasi tipo di matrimonio all' interno di una Casa Reale ( regnante o meno ), si rivela necessario il "regio assenso" da parte del Capo della Real Casa. Tale fu imposto da Re Ferdinando II con gli Atti Sovrani del 7 aprile 1889 e del 12 marzo 1836, tuttavia, con la perdita territoriale del regno, l'obbligo di comunicazione ufficiale del consenso alle nozze, perse efficacia e fu sostituito dalla manifestazione pubblica di gradimento.

 

L'ommissione del gradimento/consenso implica, comunque, il decadimento del membro della Famiglia Reale e di conseguenza dei suoi discendenti, da qualsiasi prerogativa dinastica, titolo nobiliare o dignità.

 L'assenso alle nozze costituisce un' azione in grado di sanare una situazione irregolare, decisamente sfavorevole alla sposa di non pari dignità nobiliare ed ai discendenti diretti, il tutto sotto il preciso protocollo della tradizionale legge dinastica.

 

La personale presenza al matrimonio, la concessione di un titolo nobiliare o del massimo grado in un ordine appartenente alla dinastia nel massimo grado, la cortesia di un trattamento principesco, nei confronti della sposa e dei figli, nati dal matrimonio, indicano il gradimento dell'unione, pur se non eguale, da parte del Capo del Casato e l'assenso a tutte le conseguenti prerogative.

Fu proprio grazie a questo assenso da parte di Ferdinando Pio, Duca di Calabria, che alla morte del padre Alfonso, Conte di Caserta fu Capo della Real Casa, che il matrimonio, anche se tra non eguali, tra suo fratello Ranieri e la contessa Maria Carolina Zamoyska, cugina in quanto figlia della principessa Maria Carolina Borbone Due Sicilie, fu accettato.

 

 Alla sposa fu accordato, dall'illustre cognato, il trattamento di Altezza Reale e come era uso per le principesse , il grado di Dama Gran Croce di Giustizia , del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

 

La situazione risulta ben differente per l'unico figlio maschio di Don Ranieri, S.A.R. il principe Ferdinando Maria.

 

Egli contrasse matrimonio il 23 luglio 1949 a Giez con Chantal nobile dei conti Chevron de Villette, matrimonio palesemente tra non pari.

 

Per l'anziano Capo della Real Casa Ferdinando Pio fu chiaro si trattasse di un matrimonio morganatico. Durante gli undici anni che lo separavano dalla terrena dipartita, egli nulla fece per nascondere la propria avversione nei confronti dell'unione. La sposa subì l'umiliazione di vedersi negare il trattamento di " Sua Altezza Reale" ed il mancato conferimento dell'onore di Dama di Gran Croce di Giustizia, riservato alle spose dei principi duo-siciliani.

 Nessun vero articolo riguardo le nozze "principesche" apparve sulla Rivista Araldico , solo nove righe nella cronaca, persa tra le notizie dell'Ordine Costantiniano. In analoghe

 occasioni l'autorevole rivista, edita dal Collegio Araldico di Roma, avrebbe citato la sposa con l'appellativo di S.A.R. la Principessa Chantal Borbone Due Sicilie, nata contessina Chevron de Villette. Questo fu invece il laconico testo pubblicato:

 

 "Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. - Nomine e Promozioni: il 23 luglio u.s. (1949 - n.d.a)

 

Il Principe don Ferdinando Borbone Due Sicilie ( figlio di S.A.R. il Principe don Ranieri, fratello minore di S.A.R. il Duca di Calabria ) univasi in matrimonio nel castello di Griez ( Savoia ) con la contessina Chantal di Chevron Villette di antichissima famiglia della Savoia. Il Santo Padre faceva pervenire agli sposi un telegramma di felicitazioni e di auguri con la Sua speciale benedizione. In questa circostanza l'Augusto Principe Gran Maestro ha conferito " Motu Propriu " la dignità di Balì di Gran Croce di Giustizia Costantiniano" allo sposo, suo nipote."

 

Negli undici anni che intercorsero tra il matrimonio e dipartita del Capo Dinastico, il duca di Calabria Don Ferdinando Pio e la Nobile Chevron de Villette fu contrassegnato dal gelo più assoluto.

 

Ciò è confermato dalle rivelazioni della Principessa Urraca figlia di Don Ferdinando Pio, alla presenza di alcuni gentiluomini riuniti nel 1993 in un salotto del Monferrato :

 Donna Urraca rivelò che il matrimonio non fu mai riconosciuto quale dinastico dall'augusto padre.

 

Come riportato sul Ruolo dell'Ordine del ramo ultrogenito dello S.M.O.C. di San Giorgio,la dignità di Dama di Gran Croce di Giustizia fu conferita solo il 28 febbraio 1973 a Chantal Borbone Due Sicilie dal suocero, Ranieri , quando avocò a sé la dignità di Capo della Real Casa Due Sicilie e Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano, quindi, subito dopo la morte del fratello Don Ferdinando Pio.

 Il trattamento: " Sua Altezza Reale " solo da allora fu in uso ufficiale.

 

 Per il Diritto Nobiliare e Dinastico Don Ranieri non aveva il potere di "sanare" il matrimonio del figlio, palesemente morganatico, concedendo trattamento principesco e relative dignità alla nuora Chantal.

Infatti il provvedimento di un Capo di famiglia Reale, regnante o meno , può essere revocato solo da chi lo aveva emesso, non da un suo successore.

 

 Non è difficile trarre conclusioni sulla situazione del discendente diretto di Don Ranieri, Carlo Maria, attuale sedicente Capo della R.Casa nonché sedicente Gran Maestro degli Ordini dinastici duo-siciliani.

 

Il matrimonio tra non pari , morganatico, dei genitori comportò l'esclusione dalla linea dinastica di Carlo Maria, quindi ne deriva, senza dubbio, che qualsiasi prerogativa dinastica, provvedimento araldico-nobiliare o dignità cavalleresca, da lui emessi quale espressione del cosiddetto ramo ultrogenito , ( Ran.) anche detto franco-napoletano, della Real Casa delle Due Sicilie, risultano ultra vires , totalmente priva di effetti.

Charles Marie Bernarde Gennaro de Bourbon des Deux-Siciles conserva tuttora il trattamento di Sua Altezza Reale dovuto alla sua presenza nella linea di successione alla Corona di Francia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal Chevron de Villette

 

 

 

 

 

 

 

 

1962. Ruolo dell' Ordine Costantiniano

 

 

 

 

 

 

 

 

1962. Chantal Chevron de Villette Gran Croce di Giustizia

 

 

 

 

 

 

Rivista araldica Giugno-Luglio 1949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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